Amministratore di Sostegno
Quando e chi può richiederlo
L’intervento dell’amministratore di sostegno viene chiesto per soggetti impossibilitati a prendere decisioni autonomamente come: persone disabili, anziani non più autosufficienti, soggetti colpiti da ictus cerebrale, alcolisti e tossicodipendenti.
Il ricorso di nomina di amministratore di sostegno può essere presentato da:
- il soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato (in questo caso il ricorso deve essere presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al Giudice competente per quest’ultima);
- il coniuge;
- la persona stabilmente convivente;
- familiari stretti (entro il 4° grado): genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
- affini (fino al 2° grado): cognati, suoceri, generi, nuore;
- il Pubblico Ministero;
- se vi sono il tutore o il curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando ;
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (se a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento e non ritengano semplicemente di darne notizia al pubblico ministero).
La richiesta o ricorso (è il documento che serve per presentare la domanda) per l’amministratore di sostegno è possibile presentarla presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di competenza del potenziale beneficiario, senza dover necessariamente appoggiarti all’assistenza legale di un avvocato.
Il giudice tutelare indicherà entro 60 giorni la persona più indicata a svolgere il ruolo di amministratore di sostegno.
Totale tempistiche circa 6/8 mesi.
Scopriamo ora in modo dettagliato, passo per passo, come poter procedere.